CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO
Il D.Lgs. 151/2001 riconosce al padre lavoratore dipendente il congedo di paternità obbligatorio pari a 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Le giornate di congedo non sono frazionabili a ore (il lavoratore deve assentarsi l’intera giornata) e possono essere utilizzate anche in via non continuativa nell’arco temporale intercorrente tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi. Il lavoratore dovrà inviare una comunicazione scritta al datore di lavoro dei giorni in cui intende fruire del congedo, con preavviso di almeno 5 giorni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2414 del 2022, ha fornito una panoramica del congedo di paternità ed in particolare un quadro delle sanzioni applicabili in caso di mancato riconoscimento del diritto all’esercizio del congedo di paternità obbligatorio da parte del datore di lavoro.
In merito alla comunicazione del lavoratore, l’INL precisa che “non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva”.
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