DETASSAZIONE PREMI
La Legge di Bilancio 2023 riduce dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell’anno 2023.
Si ricorda che la L. 208/2015 prevede che, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, viene applicata l’imposta sostitutiva (dal 2023 pari al 5%):
- sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Tale misura trova applicazione ai lavoratori dipendenti con un reddito di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.
ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI
La Legge di Bilancio 2023 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti.
L’esonero ammonta:
- al 3% se la retribuzione imponibile è inferiore a 1.923 euro su base mensile;
- • al 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro ma inferiore a a 2.692 euro.
Per l’applicazione dell’esonero si attendono le indicazioni da parte dell’INPS.
INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE
Incentivo under 36
La Legge di Bilancio 2023 prevede per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l’esonero contributivo totale. I lavoratori non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero spetta:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
- per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Incentivo donne svantaggiate
La legge in esame estende alle assunzioni effettuate nell’anno 2023 di donne cd. “svantaggiate”, l’esonero contributivo totale.
L’esonero sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’esonero spetta:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Per entrambe le agevolazioni si attendono le autorizzazioni della Commissione Europea.
Vuoi saperne di più?
Utilizzeremo i tuoi dati identificativi e di contatto per gestire la tua richiesta. Per maggiori informazioni leggi la nostra Policy sul trattamento dei Dati Personali cliccando qui.
L’autore:



